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Oggetto: Novità Finanziaria 2008
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato presente i seguenti provvedimenti riguardanti lo Sport.
Decreto Legge 159/2007
Testo normativo:
Credito per l'impiantistica sportiva e soppressione della SPORTASS (articolo 28).
D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.
(Gazz. Uff. n. 229 del 2 ottobre 2007)
Art. 28.
Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.
Modificativo: Legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222 (in neretto)
Decorrenza: Dal 1° dicembre 2007
Entrata in vigore: 3 ottobre 2007
1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è rovvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C (2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Commento:
In particolare, è confermata la soppressione della Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi (SPORTASS). Le funzioni sono demandate all'Inps sotto il profilo previdenziale e all'Inail per il ramo assicurativo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 159/2007 i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto. Fondi per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per il 2007, per realizzare un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, al calcio.
Legge Finanziaria
Campionati del mondo di nuoto (articolo 2, comma 271).
Testo Normativo:
271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.
Commento:
Con l'emendamento sopra riportato viene stabilita l'integrazione dei contributi già prevista stanziati per gli interventi impiantistici sportivi strutturali relativi alla organizzazione del "grande evento" Campionati del mondo di nuoto Roma nel 2009.
Promozione dello sport (articolo 2, commi da 564 a 567)
Testo Normativo:
564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Commento:
Viene stabilita l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per lo sport di cittadinanza, per promuovere il diritto allo sport, con una dote di 30 milioni di euro per il 2008, di 35 milioni per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010. I fondi sono anche destinati alla costituzione e al funzionamento presso la Presidenza di un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva. Rifinanziamento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale con 10 milioni di euro per il 2008. Per interventi sportivi internazionali rilevanti, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno nel 2010, incremento del Fondo per gli eventi sportivi rilevanti di ulteriori 3 milioni di euro per il 2008, il 2009 e il 2010. Adeguamento del contributo al Comitato italiano paraolimpico di due milioni di euro l'anno per il 2008 e di un ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.
DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE D.L. 248/2007
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche (articolo 45)
Testo Normativo:
Art. 45.
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
Entrata in vigore:
31 dicembre 2007
1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Commento:
La destinazione del cinque per mille può essere effettuata, grazie a quanto stabilito dalla norma in commento, anche a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, fino ad ora considerati non ricompresi tra i soggetti destinatari della norma in questione.
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